Home L'Avvocato risponde APPROPRIAZIONE DI COSA SMARRITA
Nov 21
Giovedì

Benvenuti sul nuovo sito
INFORMATORE.COM
Il sito del mercato dell'antiquariato e dell'arte europeo
I calendari di oltre 1300 case d'asta, oltre 300 organizzatori, 1100 mercati internazionali
tutti i mercati specializzati e molto altro

Replicant2
prev next
Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)
Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

APPROPRIAZIONE DI COSA SMARRITA
L'Avvocato risponde
Giovedì 20 Maggio 2021 19:41

Quesito:

Gentile Avvocato Gnudi,

se si trova qualcosa per terra è possibile tenerlo o è obbligatorio portarlo all’ufficio oggetti smarriti/Carabinieri/Vigili urbani? Naturalmente non mi riferisco a problemi di natura etica, ma vorrei sapere se il diritto obbliga a tenere determinati comportamenti o lascia alla discrezione della persona.

Grazie e cordiali saluti.

(Lettera non firmata)

Risposta:

Gentilissimo lettore,

innanzitutto l’art. 647 c.p. “Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito” è stato abrogato dal D. Lgs. 15/01/2016 n. 7, con conseguente depenalizzazione del reato in esso contemplato.

Tornando al Suo quesito, bisogna però distinguere e considerare il tipo di bene che si rinviene: se l’oggetto è riferibile al legittimo proprietario (ad esempio nel caso di un cellulare, che ha codice Imei o di una carta di credito, assegno ecc.) la mancata restituzione può determinare l’accusa di altri tipi di reato, tra i quali il furto o l’appropriazione indebita.

Attenzione però: il reato di cui ex art. 647 c.p. è stato depenalizzato, ma l’appropriazione di cose smarrite costituisce comunque un illecito civile, che prevede una sanzione pecuniaria da E. 100,00 ad E. 8.000,00.

L’art. 927 c.c. “Cose ritrovate”, infatti, così sancisce: “Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”.

Successivamente alla pubblicazione del ritrovamento e dopo un anno senza che il legittimo proprietario abbia reclamato il bene, quest’ultimo può diventare di proprietà del ritrovatore.

Per completezza, specifico anche che l’art. 930 c.c. prevede un premio, infatti “Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo”.

Resto a disposizione per un’eventuale consulenza personalizzata e porgo cordialissimi saluti.

Avv. Veronica Gnudi

 

L'Informatore on Tour

L'informatore News sarà presente a Mercanteinfiera
dal 12 al 20 ottobre 2024

 

 

 

Dove siamo

NEWMAN

Via Monte Albano, 38
40135 Bologna ITALY
tel. +39 051 6145127
fax +39 051 0934695

P.I. 03492311208

Home L'Avvocato risponde APPROPRIAZIONE DI COSA SMARRITA

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Per saperne di più sui cookie che utilizziamo e come eliminarli, vedere la nostra politica sulla privacy.

I accept cookies from this site.