Welcome on our new website
INFORMATORE.COM
The site about european art and antiques trade,
calendars about more than 1300 Auctions Houses, more than 300 organizers, 1100 international markets,
all specialized markets..and more!

Login
APPROPRIAZIONE DI COSA SMARRITA |
Thursday, 20 May 2021 19:41 |
There are no translations available. Quesito: Gentile Avvocato Gnudi, se si trova qualcosa per terra è possibile tenerlo o è obbligatorio portarlo all’ufficio oggetti smarriti/Carabinieri/Vigili urbani? Naturalmente non mi riferisco a problemi di natura etica, ma vorrei sapere se il diritto obbliga a tenere determinati comportamenti o lascia alla discrezione della persona. Grazie e cordiali saluti. (Lettera non firmata)
Risposta: Gentilissimo lettore, innanzitutto l’art. 647 c.p. “Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito” è stato abrogato dal D. Lgs. 15/01/2016 n. 7, con conseguente depenalizzazione del reato in esso contemplato. Tornando al Suo quesito, bisogna però distinguere e considerare il tipo di bene che si rinviene: se l’oggetto è riferibile al legittimo proprietario (ad esempio nel caso di un cellulare, che ha codice Imei o di una carta di credito, assegno ecc.) la mancata restituzione può determinare l’accusa di altri tipi di reato, tra i quali il furto o l’appropriazione indebita. Attenzione però: il reato di cui ex art. 647 c.p. è stato depenalizzato, ma l’appropriazione di cose smarrite costituisce comunque un illecito civile, che prevede una sanzione pecuniaria da E. 100,00 ad E. 8.000,00. L’art. 927 c.c. “Cose ritrovate”, infatti, così sancisce: “Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”. Successivamente alla pubblicazione del ritrovamento e dopo un anno senza che il legittimo proprietario abbia reclamato il bene, quest’ultimo può diventare di proprietà del ritrovatore. Per completezza, specifico anche che l’art. 930 c.c. prevede un premio, infatti “Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo”. Resto a disposizione per un’eventuale consulenza personalizzata e porgo cordialissimi saluti. Avv. Veronica Gnudi |
Trade News
- VINTAGE: ART INTERNATIONAL annuncia per il 10 giugno l'asta Collectibles and Fashion
- Dorotheum: In asta il 14 giugno oggetti di Francesco Giuseppe e della Principessa Sissi
- 11 giugno 2022: Asta Live di dipinti da FINE ANTIQUE PRAGUE AUCTION
- Il 4 giugno Oggetti d'Arte e antiquariato in ASTA da Guidoriccio
- Mercato di Vicenza: cancellata la data del 2 giugno
Art News
- 17 ottobre 2021 - 15 maggio 2022 -Moto bolognesi degli anni 1950-1960 La motocicletta incontra l'automobile
- Corsi di orologeria on-line 2021-22
- Online il nuovo sito della Collezione Peggy Guggenheim
- Diagnostica, Conservazione e studio - STUDIO ALFREDO VERDI DEMMA
- Le incredibili auto vendute da RM Auctions
L'Informatore on Tour
Where We are
Via Monte Albano, 38
40135 Bologna ITALY
tel. +39 051 6145127
fax +39 051 0934695
P.I. 03492311208