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AGGIUDICAZIONI D’ASTA NON ESEGUITE
L'Avvocato risponde
Mercredi, 25 Septembre 2019 21:10
There are no translations available.

Quesito:

Gent. Avv. Gnudi,

sovente le case d'asta si trovano a fronteggiare l'annoso problema dei clienti non paganti, ossia quelli che, una volta effettuata la registrazione e formulata un'offerta d'acquisto per determinati beni, al momento dell'aggiudicazione spariscono letteralmente e non danno più comunicazioni né, ovviamente, completano il pagamento dei beni che si sono aggiudicati, il che causa non poche seccature alla casa d'aste, che deve rimborsare i clienti venditori, stravolgere la fatturazione e gestire le proprie provvigioni.

Alcuni regolamenti citano l'obbligo coattivo d'acquisto come arma di difesa nei confronti di questi soggetti, ma quali sono le normative che trattano specificamente questo ambito? La formulazione di offerte in un'asta di antiquariato è davvero vincolante? Il potenziale acquirente è realmente tenuto a portare a termine il pagamento? E l'espressione "la casa d'aste si riserva il diritto di agire per via giudiziale per ottenere l'esecuzione coattiva dell'obbligo d'acquisto" ha un fondamento giuridico?

Nel ringraziarla per la cortese attenzione, porgo distinti saluti.

(Lettera firmata)

Risposta:

Gentile lettore,

la risposta ai Suoi quesiti è affermativa, ma è necessario che a monte vi sia un Regolamento completo ed esaustivo, che vincoli coloro che eseguano delle offerte e si aggiudichino i beni, con il pagamento di penali e rimborso di tutte le spese necessarie alla Casa d’Asta in caso di mancata ottemperanza.

Essenziale è che ogni partecipante abbia previamente sottoscritto il Regolamento, accettandone così integralmente il contenuto: tale modalità dev’essere eseguita anche in caso di aggiudicazioni on line (in tal caso un professionista informatico avrà predisposto il programma in modo tale che la partecipazione agli offerenti sia possibile solo con la digitazione di apposite caselle che riportino il Regolamento e la sua accettazione).

Altrettanto importante è che, in caso di mancata ottemperanza da parte dell’offerente, vi sia una rigida presa di posizione da parte della Casa d’Aste e ciò anche per conseguire una finalità esemplare: dev’essere infatti reso noto che i soggetti non adempienti verranno citati in giudizio per il mancato rispetto del Regolamento e per il pagamento del risarcimento dei danni.

Mi permetto di rassicurarLa sul fatto che così facendo, entro breve tempo i casi saranno sempre più sporadici, sino a scomparire del tutto.

Resto a disposizione per un’eventuale consulenza personalizzata e porgo cordialissimi saluti.

Avv. Veronica Gnudi

 

 

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