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Detenzione in conto vendita di beni mobili
L'Avvocato risponde
Mercredi, 23 Juillet 2014 22:39
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Quesito:
Gentile Dott.ssa Gnudi. Mia madre si è occupata per circa 25 di un'attività di rivendita oggetti di antiquariato in Piemonte (una Sas). Deceduta in seguito a lunga malattia nel gennaio u.s., ha lasciato un negozio con molti oggetti e mobili sia di proprietà della società, sia in conto vendita. Mi ritrovo ora a cercare di rintracciare persone che hanno lasciato la propria merce in deposito per molti anni (alcuni dal 1996!!), con oggettive difficoltà nel reperire indirizzi e recapiti telefonici ancora attivi.
In alcuni casi si tratta di persone decedute ormai da diversi anni e non abbiamo informazioni in merito all'esistenza di eventuali eredi.
Fino a quando siamo tenuti a conservare gli oggetti tenuti in deposito presso la sede dell'attività senza che qualcuno si faccia vivo per reclamarli? Esiste una normativa in proposito a cui sia possibile far riferimento rispetto ad oggetti e mobili in giacenza ed "abbandonati" dai loro legittimi proprietari da così tanti anni?
Ringraziandola anticipatamente per l'attenzione che vorrà dedicare alla mia richiesta di informazioni, la saluto cordialmente.
M. D.P.


Risposta:
Gentilissima lettrice,
per le dinamiche da Lei esposte siamo nell’ambito di detenzione del bene (con mandato alla vendita), che si distingue dal possesso in quanto nel primo caso si tiene l’oggetto in custodia, riconoscendo la proprietà altrui.
La detenzione è costituita infatti da 2 elementi: uno oggettivo (cosiddetto corpus), ossia la disponibilità di fatto della cosa, uno soggettivo (animus detenendi), ovvero la volontà di disporre della res (in questo caso con mandato alla vendita del bene) nella consapevolezza e con il riconoscimento della proprietà altrui.
La specificazione è importante poiché, nel caso da Lei esposto, non si può configurare quindi un automatico acquisto della proprietà, a Suo favore, a mezzo di usucapione ex art. 1158 c.c. e seguenti (l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul possesso, pacifico, non violento ed ininterrotto della cosa, per un determinato periodo di tempo).
Occorre inoltre ben considerare che, da una parte, sussiste il dovere di detenere un Registro aggiornato con elencazione dei beni e della relativa provenienza ex art. 247 R.D. 635/1940, dall’altra infine vi è l’obbligo, in capo al depositario, di restituire le cose al depositante ex art. 1771 c.c..
Per i motivi sopraesposti, Le consiglio quindi di contattare formalmente tutti i proprietari dei beni in Suo possesso a mezzo di Raccomandata con ricevuta di ritorno, informandoli che gli oggetti sono a loro disposizione per il ritiro entro un determinato lasso di tempo (6 mesi viene ordinariamente considerato un termine congruo), decorso il quale -in caso di mancato riscontro- provvederà a consegnarli in Comune, presso l’Ufficio oggetti smarriti/abbandonati.
Naturalmente sarà opportuno conservare copia della missiva inviata, unitamente alla velina di spedizione ed alla ricevuta di ritorno, così come tutte le lettere che Le verranno restituite per le possibili varie cause (compiuta giacenza, oppure per il fatto che il destinatario è trasferito/sconosciuto/irreperibile/deceduto): ciò a dimostrazione, in caso di necessità, di avere fatto il possibile per mettere il legittimo proprietario nelle condizioni di riavere la propria res.
Specifico infine che l’offerta di restituzione non ha valore se alla stessa non consegue, in caso di mancato riscontro, la consegna all’Ufficio degli oggetti smarriti/abbandonati del proprio Comune. In altre parole, Lei non ha il diritto di trattenere i beni “abbandonati” dai proprietari.
Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e per una consulenza personalizzata.
Cordialissimi saluti.   
Avv. Veronica Gnudi

 

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