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La connivenza
L'Avvocato risponde
Lundi, 11 Février 2013 17:03
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Quesito:

Gentile Avvocato Gnudi, Le faccio i più sentiti complimenti alla Sua rubrica legale, che leggo sempre con tanto interesse ed a questo punto trovo il coraggio di scrivere per porre un quesito ossia: se si è a conoscenza del fatto che un proprio familiare commette un reato (ad esempio vende merce di dubbia provenienza) si rischia il concorso nel reato o di essere accusati come “complici”?

E ancora: si è obbligati per legge ad informare le Autorità dell’autore di un reato o è un dovere solo “morale”?

Mi perdoni se non firmo la lettera né indico le mie iniziali, ma ci tengo a rimanere in forma del tutto anonima: grazie per l’attenzione e complimenti ancora per la rubrica.

(Una lettrice)

 

Risposta:

Gentilissima lettrice,

il Suo quesito mi permette di trattare la cosiddetta “connivenza”, che consiste nell'assistere passivamente ad un atto disonesto/illegale che si potrebbe impedire, consentendone lo svolgimento.

Nel caso sopraindicato il soggetto non è punibile nel nostro ordinamento, poiché non sussiste l’obbligo giuridico né d’impedire un reato, né, nell’ipotesi da Lei indicata, d’informare le Autorità del compimento dello stesso.

Conseguentemente, la condotta connivente non è di per sé sufficiente a fondare una responsabilità di tipo concorsuale, poiché in quest’ultima si richiede una “partecipazione attiva”, materiale o psicologica, nella commissione del reato: viceversa, il soggetto connivente è un “terzo estraneo”, soggetto passivo rispetto all’esecutore dell’illecito.

Ciò premesso, sono a tranquillizzarLa relativamente al quesito di cui sopra e se avesse ulteriori dubbi non esiti a contattarmi.

Cordialissimi saluti.

Avv. Veronica Gnudi

 

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