Home L'Avvocato risponde LAVORO DOMENICALE E LAVORO FESTIVO
Dec 22
Sunday

Welcome on our new website
INFORMATORE.COM
The site about european art and antiques trade,
calendars about more than 1300 Auctions Houses, more than 300 organizers, 1100 international markets,
all specialized markets..and more!

Replicant2
prev next
Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)
Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

LAVORO DOMENICALE E LAVORO FESTIVO
L'Avvocato risponde
Saturday, 04 May 2019 20:53
There are no translations available.

Quesito:

Gentile Avv. Gnudi,

sono assunta in un negozio di abbigliamento ed oggetti “vintage” da ormai qualche anno e recentemente il titolare mi ha chiesto di lavorare anche nei festivi (la domenica): posso rifiutarmi o rischio il licenziamento?

Gradirei non venissero pubblicate nemmeno le iniziali del mio nome, distinti saluti.

--.--.

Risposta:

Gentilissima lettrice,

per darLe una risposta pertinente dovrei visionare il Suo contratto di assunzione, anche per sapere in che settore è inquadrata e se originariamente veniva prevista la possibilità di lavoro anche nella giornata di domenica.

Se Lei opera nel terziario ed aveva acconsentito a dare la disponibilità (anche se di fatto non Le era mai stato richiesto prima d’ora), non potrà legittimamente rifiutarsi, infatti l’art. 9 comma 3 lettera d) del Decr. Lgs. n. 66/03 è chiaro al riguardo e così sancisce:                                       “1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. [...] 3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche: a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché  attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche; c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più  di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi; d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità; [...]”.

Ex art. 141 CCNL, le uniche persone che possono legittimamente rifiutarsi di prestare il lavoro di domenica, senza quindi incorrere in sanzioni, sono: 1. genitori affidatari di minori entro il sesto anno d’età; 2. lavoratori portatori di handicap; 3. lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi.

Conseguentemente, se Lei si trova in una delle sopraccitate categorie può rifiutarsi.

Pare opportuno, infine, specificare la distinzione tra “lavoro domenicale” e “lavoro festivo” (ad esempio 26 Dicembre, 25 Aprile ecc.): per quanto riguarda quest’ultimo, una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cassaz., n. 16592/2015) ha sancito che i lavoratori, tranne quelli operanti in ambito sanitario pubblico o privato, possono rifiutarsi di prestare servizio.

Resto a disposizione per un’eventuale consulenza personalizzata e porgo cordialissimi saluti.

Avv. Veronica Gnudi

 

 

L'Informatore on Tour

L'informatore News sarà presente a Mercanteinfiera
dal 12 al 20 ottobre 2024

 

 

 

Where We are

NEWMAN

Via Monte Albano, 38
40135 Bologna ITALY
tel. +39 051 6145127
fax +39 051 0934695

P.I. 03492311208

Home L'Avvocato risponde LAVORO DOMENICALE E LAVORO FESTIVO

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Per saperne di più sui cookie che utilizziamo e come eliminarli, vedere la nostra politica sulla privacy.

I accept cookies from this site.