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RESTITUZIONE DEL BENE RUBATO AL POSSESSORE (E NON AL PROPRIETARIO)
L'Avvocato risponde
Monday, 04 March 2019 22:58
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Quesito:

Gentile Avv. Gnudi,

Ad un mio conoscente è capitato quanto segue: una mattina i carabinieri si sono presentati al suo domicilio con un mandato di perquisizione, e al sopralluogo ha fatto seguito il sequestro di un dipinto che risultava rubato. Stando a quanto ho appreso, la scomparsa dell'opera era stata denunciata molti anni prima, dopodiché il dipinto era stando venduto più volte finché, nel 2006, lo sventurato l'aveva acquistato legittimamente da un gallerista ora defunto.  Trovandosi così dopo diversi anni a rivendere il quadro su internet, le forze dell'ordine l'avevano rapidamente individuato. L'imputato si è così dovuto difendere dall'accusa di ricettazione, sostenendo ingenti spese legali, finché il giudice, riconosciuta la sua buona fede, ha disposto il dissequestro del bene e la riconsegna all'imputato, cioè all'ultimo proprietario. La motivazione sarebbe che, dopo il terzo passaggio di proprietà, che si tratti o meno di un'opera rubata, l'ultima persona ad averla acquistata ne diviene il legittimo proprietario.
Le cose funzionano davvero così? Non ho francamente trovato alcun cenno a simili bizzarrie nel codice penale. Nel caso la risposta fosse negativa, perché rendere un bene rubato all'ultimo possessore e non a colui a cui fu anticamente sottratto?
Grazie, cordiali saluti
MD

Risposta:

Gentile lettore,

la risposta ai Suoi quesiti è nell’art. 1153 c.c., che così dispone: “Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente. […]” .

La disposizione enuncia il famoso principio giuridico “possesso vale titolo”, volendosi intendere con ciò la tutela delle situazioni di fatto, ove sussistano buona fede e correttezza da parte dell’acquirente.

Nel caso da Lei indicato, fondamentale è che il Suo conoscente sia riuscito a dimostrare la propria innocenza, ossia fornendo la prova di avere acquistato il bene in buona fede e legittimamente, da un professionista abilitato al commercio: è irrilevante, quindi, il numero di passaggi di proprietà intercorsi (tre, nella dinamica da Lei indicata).

Ciò posto e per rispondere al Suo ultimo quesito, ossia perché non restituire il bene al primo proprietario derubato, la risposta si evince dal principio “possesso vale titolo”: al fine di non ostacolare la circolazione dei beni mobili e per ragioni di ordine e certezza, il nostro ordinamento tende a preservare le situazioni di fatto. Naturalmente, si ribadisce, solo nei casi ove siano dimostrate la buona fede dei possessori e la regolarità delle transazioni.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e porgo cordialissimi saluti.

Avv. Veronica Gnudi

 

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