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Quesito: Gentile avvocato, io e mia moglie siamo separati ormai da anni ed abbiamo un figlio, ancora minorenne, per il quale dovrei versare la somma mensile di E. 400,00. A causa della crisi sono in difficoltà: cosa succede se non pago? E’ vero che si rischia il penale? Grazie, saluti (Lettera non firmata)
Risposta: Gentilissimo lettore, Le confermo che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento può comportare spiacevoli conseguenze, sia in ambito civile che penale. L’art. 156 c.c., infatti, così sancisce: “[..] In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro [671 ss. c.p.c.] di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. […]” Non solo: l’art. 570 c.p., nell’ambito della “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, dispone che “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. [..]”.. Ciò premesso, Le sconsiglio vivamente di sospendere arbitrariamente la corresponsione della quota dovuta e Le suggerisco invece di consultare un legale per valutare la possibilità di una richiesta di revisione delle condizioni di separazione, al fine di ottenere una riduzione della somma che oggi Lei è obbligato a versare. Cordialissimi saluti. Avv. Veronica Gnudi
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