Home L'Avvocato risponde Imitazioni dipinti
Nov 22
Friday

Welcome on our new website
INFORMATORE.COM
The site about european art and antiques trade,
calendars about more than 1300 Auctions Houses, more than 300 organizers, 1100 international markets,
all specialized markets..and more!

Replicant2
prev next
Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)
Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Imitazioni dipinti
L'Avvocato risponde
Friday, 22 November 2013 17:00
There are no translations available.

Quesito:

Gentile avv. Gnudi,

 

ho aperto da poco un piccolo negozio in cui vendo anche quadri ed ho ricevuto una proposta da un bravo “imitatore” di vendere dei suoi dipinti che riproducono gli originali (compresa la firma dell’autore famoso), con l’accortezza però di specificare all’acquirente, anche per iscritto, che trattasi di una mera imitazione.

 

Così facendo (ossia vendendo il quadro come un’imitazione) è corretto o si viola qualche norma?

 

La ringrazio per la risposta.

 

P.V.

 

Risposta:

Gentilissimo lettore,

ex art. 179 del Codice dei Beni Culturali (Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42, Gazzetta Ufficiale del 24/02/2004) non si configura il cd. “reato di contraffazione, alterazione o riproduzione di un’opera di pittura, scultura o grafica” quando le imitazioni/copie vengano espressamente dichiarate non autentiche all’atto della esposizione o della vendita, ciò a mezzo di annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto oppure, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante una dichiarazione (scritta).

La suddetta modalità è quindi la necessaria e dovuta formalità al fine di non incorrere nella commissione del reato di cui sopra.

Per giusta completezza, è bene precisare un altro aspetto, prettamente civilistico: la nostra legislazione prevede che tutti i diritti di utilizzo/sfruttamento economico di un’opera siano in capo all’autore stesso (ed ai suoi eredi/aventi diritto) per tutta la sua vita e sino a 70 anni dopo la sua morte. Da ciò consegue l’impossibilità di eseguire copie/imitazioni di opere di artisti ancora viventi o deceduti da meno di 70 anni, salvo apposita autorizzazione dell’autore stesso o dei suoi legittimi eredi/aventi diritto, oltre al versamento di un adeguato compenso per il diritto di riproduzione.

Spero di essere stata di qualche utilità e resto a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

Cordialissimi saluti.

Avv. Veronica Gnudi

 

L'Informatore on Tour

L'informatore News sarà presente a Mercanteinfiera
dal 12 al 20 ottobre 2024

 

 

 

Where We are

NEWMAN

Via Monte Albano, 38
40135 Bologna ITALY
tel. +39 051 6145127
fax +39 051 0934695

P.I. 03492311208

Home L'Avvocato risponde Imitazioni dipinti

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Per saperne di più sui cookie che utilizziamo e come eliminarli, vedere la nostra politica sulla privacy.

I accept cookies from this site.