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Assegnazione dei posteggi nei mercatini
L'Avvocato risponde
Friday, 05 July 2013 22:49
There are no translations available.

Quesito:
Salve Avvocato,
sono un'artigiana  in cerca di una piazza dove poter vendere il proprio lavoro, lo scorso anno ho partecipato al mercatino serale di San Teodoro, Sardegna.
Ad oggi l'ufficio commercio del suddetto comune sta modificando il regolamento per l'assegnazione dei posteggi sulla base delle nuove direttive emerse durante la Conferenza Stato.Regioni del 5 luglio 2012 (posteggi aree pubbliche).
Sto cercando di capire quali siano i cambiamenti voluti dalla Conferenza, sa darmi lei delle indicazioni?
Cordialmente ringrazio.
F. A.

Risposta:
Gentilissima lettrice,
quella a cui Lei fa riferimento è la CONFERENZA UNIFICATA - INTESA 5 luglio 2012,
“Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04/04/2013.
Per completezza, Le riporto qui di seguito il testo con i punti salienti della suddetta Intesa, dalla lettura dei quali emerge quindi un’ampia autonomia da parte del Comune sia per la durata massima delle concessioni, sia per l’indicazione dei nuovi criteri da applicare ai fini dell’assegnazione dei posteggi destinati all’esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere su area pubblica in caso di molteplici domande.
Altre novità da segnalare sono i metodi per l’assegnazione temporanea dei posteggi nelle fiere (v. Paragrafo 3), quelli relativi alla “spunta” (v. Paragrafo 6), infine la disciplina delle concessioni scadute e rinnovate nonché quelle che scadranno tra la data dell’Intesa ed i 5 anni successivi (v. Paragrafo 8):
“[..] 1. La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ha una durata tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti, anche immateriali quali quelli relativi all'avviamento ed alla formazione del titolare o rappresentante legale dell'impresa e del personale dipendente, nonché una equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione non può essere inferiore ai nove anni né, nel caso siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti materiali, superiore ai dodici anni. La durata della concessione è fissata dal comune in fase di avvio della relativa selezione, di norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati. I comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalle regioni, possono stabilire in sede di avvio della selezione una durata minore, comunque non inferiore a sette anni, per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati.
2. Al fine di determinare le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, sono individuati i seguenti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti:
a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;
c) qualora la legge regionale o provinciale, vigente nell'ambito territoriale nel quale è attiva la procedura di selezione, non preveda la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva come requisito obbligatorio, tra i criteri di priorità applicabili alle procedure è considerata anche la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.
3. Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di dette manifestazioni e delle modalità con le quali sono svolte, nonché della circostanza che prevalentemente, essendo correlate a specifiche tradizioni, sono caratterizzate dall'offerta di peculiari merceologie di prodotto, il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1. Decorso detto periodo, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al punto 2, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.
4. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, le Regioni e le Province Autonome, sentite le
organizzazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL, stabiliscono criteri correlati alla qualità dell'offerta o della tipologia del servizio fornito anche sulla base della presentazione di specifici progetti innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilità architettonica.
5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui alla presente intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
6. Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, resta ferma l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente.
7. Ai fini della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale. A tal fine, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.
8. Disposizioni transitorie.
In fase di prima attuazione si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
a) le procedure di selezione per le concessioni dei posteggi nei mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche stagionali, o fuori i mercati, scadute dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, devono tenere conto della situazione di incertezza determinatasi ai fini della fissazione dei nuovi criteri e della necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni sono scadute prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 59 del 2010 e che hanno usufruito del rinnovo automatico e i soggetti titolari di concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto, i quali, per effetto dell'art. 70, comma 5, non hanno eventualmente beneficiato di tale possibilità;
b) ai medesimi fini di cui alla lettera a) e per garantire un sufficiente ed uniforme periodo di stabilità, le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e già prorogate per effetto dell'art. 70, comma 5, del citato decreto fino alla data della presente intesa, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data della presente intesa ed i cinque anni successivi all'intesa stessa, sono prorogate fino al termine di tale periodo;
c) ai medesimi fini di cui alle lettere a) e b) la limitazione di cui al punto 3, relativa all'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
9. Ai fini delle selezioni successive al periodo transitorio di cui al punto 8, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione della presente intesa e, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.[…]“.
(GU n.79 del 4-4-2013)

Spero di esserLe stata d’aiuto ed averLe chiarito qualche dubbio.
Cordialissimi saluti.
Avv. Veronica Gnudi

 

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