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Accertamenti da parte degli ispettori del lavoro |
L'Avvocato risponde |
Montag, den 15. Oktober 2012 um 00:04 Uhr |
There are no translations available. Stimatissima avvocato, nel ringraziarla per le risposte che fornisce sull’informatore, vengo a domandarle se anticipando l’articolo promesso sul prossimo numero, tratterà anche per i soliti mercatini cosiddetti dell’hobbista. Sono il segretario di una associazione non commerciale affiliata alla F.E.N.A.L che saltuariamente frequentiamo su invito gratuito alcuni mercati in maniera sporadica ed occasionalmente con solo orologi usati e accessori vari inerenti la misura del tempo, di valore rientranti nella sfera personale o collezionati dagli associati, che a turno saltuariamente partecipano. Solitamente inoltro una presa d’atto agli uffici competenti e/o una richiesta di licenza temporanea per la giornata in oggetto a nome dell’associazione. Sono stato informato in maniere diverse dalla regione e/o dalla finanza provinciale che dovremmo rilasciare alla vendita uno scontrino normale e alla dichiarazione dei redditi nel quadro redditi diversi segnare il totale di codesti scontrini. Se possibile gradire una Sua personale opinione in merito. Anticipatamente ringrazio ed ossequio. (lettera firmata)
ACCERTAMENTI DA PARTE DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO: “LAVORO NERO”, PRESUNZIONI E SANZIONI. Una tematica di grandissima attualità è la verifica sul luogo di lavoro, da parte degli Ispettori abilitati, della regolarità d’inquadramento dei prestatori d’opera in quel momento presenti, al fine dell’emersione del “lavoro nero” o “lavoro sommerso”, male tristemente diffuso nel nostro paese e fermamente combattuto. Lo scopo del controllo è quindi quello di verificare la riconducibilità della prestazione di lavoro ad un dimostrabile inquadramento legislativamente previsto, al fine di evitare il mancato versamento dei contributi e tasse da ambo le parti (datore di lavoro e lavoratore). E’ evidente che il problema non è di poco conto, poiché in Italia il “lavoro nero” è una prassi, largamente diffuso ed applicato: una situazione di comodo, non solo per il datore di lavoro. Tra l’altro, mai come in questi tempi risentiamo del problema della disoccupazione sia giovanile (considerata tale fino a 24 anni d’età), sia di quella fascia di lavoratori, dai 30 ai 55 anni, molto difficile da inserire poiché ormai “vecchia” lavorativamente parlando e spesso priva di una concreta specifica qualifica. Per comprendere pienamente l’evoluzione ed il significato del problema, è necessario partire dalla premessa che oltre alle tradizionali attività tipiche di lavoro “subordinato” ed “autonomo”, il legislatore nella L. n. 30/03 (c.d. Legge Biagi) introduceva le “prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio”, poi disciplinate dal D. Lgs. N. 276/03, inizialmente applicabili solo a poche categorie di lavoratori e nell’ambito di attività tassativamente determinate dalla legge. Oggi per “prestazioni di lavoro di tipo accessorio” s’intendono le attività non riconducibili a quelle tipiche di “lavoro subordinato” o “lavoro autonomo”, ma relative a settori di attività predeterminati, con precisa specificazione delle caratteristiche dei committenti e dei lavoratori. La richiesta di Vouchers (o buoni lavoro), con preventiva segnalazione del nominativo del lavoratore e delle date in cui lo stesso presterà la propria attività, perfeziona questa tipologia di rapporto e regolarizza la posizione fiscale e previdenziale di ambo le parti. Un’altra modalità d’inquadramento è quella del “contratto a chiamata” o “contratto di lavoro intermittente”, che è una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato in caso di prestazioni lavorative discontinue (o intermittenti), limitate unicamente ai casi previsti dalla legge oppure dalla contrattazione collettiva. La particolarità di questa tipologia è che solo in caso di chiamata insorgono reciproche obbligazioni con l’indubbio vantaggio, per il datore di lavoro, di poter avvalersi del lavoratore unicamente in caso di necessità, mentre invece per il lavoratore di avere più datori di lavoro ed essere in ogni caso correttamente inquadrato. Infine, altro strumento di regolarizzazione del lavoratore è la “Mini co.co. co.”, che determina un’assunzione vera e propria (con tanto di emissione di busta paga), limitata però temporalmente; oppure il “co. co. pro.”, ossia “contratto a progetto” detto anche “contratto di collaborazione per programma”, disciplinato sempre dal D. Lgs. n. 276/2003. In esso il lavoratore viene definito non come dipendente, ma collaboratore autonomo, la cui attività è legata alla realizzazione di un progetto (o programma di lavoro, o fasi di esso). A seconda del caso in concreto quindi, dell’attività svolta e delle personali esigenze di prestazioni di lavoro, è bene rivolgersi al proprio consulente fiscale/commercialista che saprà certamente consigliare quale tipologia applicare ai fini dell’esatta regolarizzazione del personale o del giusto inquadramento del rapporto di lavoro. Arriviamo quindi al punto saliente: cosa succede in caso di controllo ed accertamento (o presunzione) di “lavoro nero” o “lavoro sommerso”? Viene comminata la c.d. “MAXI-SANZIONE” con sanzione amministrativa a partire da E. 1.500,00 sino a E. 12.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, con la maggiorazione di E. 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. In altre parole, in caso d’ispezione da parte di qualsiasi organo di vigilanza abilitato all’effettuazione di accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza, in cui venisse accertata la mancanza della preventiva comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro per i lavoratori presenti ex art. 9bis, comma 2 del D.L. n. 510/1996 (convertito dalla legge n. 608/1996 e sostituito dall’art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006), scatterebbe ipso iure la maxi sanzione. Da quanto sopra, emerge chiaramente una “presunzione” di lavoro nero in tutti quei casi in cui non si dia prova della pregressa comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro: per questo anche l’applicazione della tipologia del pagamento con ritenuta d’acconto al 20% , (c.d. “lavoro autonomo occasionale”) non elude la presunzione del “lavoro nero”. Ma da ciò, a parere della scrivente, si evince anche un vuoto normativo per tutte quelle attività che forniscono servizi a durata temporale limitata, a mezzo di personale (ad esempio, tra i tanti, l’agenzia di servizi che fornisce il servizio hostess per una fiera, che per legge è esclusa dall’applicazione del “Lavoro accessorio” e quindi dall’emissione del “Voucher”), per le quali potrebbe tranquillamente trovare applicazione il c.d. “lavoro autonomo occasionale” ex art. 2222 c.c. ma, per mera “presunzione”, questo non risulta in realtà concretamente applicabile. Valutazioni personali a parte, è quindi seriamente consigliabile un’attenta verifica del rispetto della normativa vigente relativamente all’inquadramento del personale che operi nella propria attività, al fine di evitare pesantissime sanzioni che potrebbero comprometterne seriamente la prosecuzione. Avv. Veronica Gnudi |
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