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OBBLIGO DI TINTEGGIATURA NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
L'Avvocato risponde
Donnerstag, den 27. Februar 2020 um 22:37 Uhr
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Quesito:

Gentile Avvocato,

sono un appassionato di antiquariato, benché la mia professione sia un’altra. A tal proposito, Le pongo un quesito: ho un immobile regolarmente affittato e l’inquilino, che mi ha appena comunicato la disdetta, mi ha anche informato che non lo tinteggerà, come invece previsto nel contratto e questo perché, a suo dire, “per legge” non lo posso costringere, anche se nel contratto (sottoscritto e registrato) lui si era impegnato a farlo.

Ha ragione o gli devo fare causa? Oppure faccio imbiancare l’appartamento a mie spese e pretendo il rimborso della fattura?

Grazie, saluti.

(Lettera non firmata)

Risposta:

Gentile lettore,

posto l’art. 1590 c.c., che così recita “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto. […]”, se il conduttore non ha deteriorato il bene se non nei limiti dell’ordinario uso, effettivamente a fine rapporto non è tenuto a provvedere alla tinteggiatura delle pareti.

Ciò trova ulteriormente conferma nella recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 29329/19 del 13/11/2019), in cui viene dichiarata nulla la clausola che obbliga l’inquilino ad eliminare le conseguenze di un deterioramento causato dall’uso dell’immobile.

Alla luce di quanto sopra, quindi, le ragioni del locatario sono legittime e pertanto Le sconsiglio di adire le vie legali.

Cordialissimi saluti.

Avv. Veronica Gnudi

 

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