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LAVORO DOMENICALE E LAVORO FESTIVO
L'Avvocato risponde
Samstag, den 04. Mai 2019 um 20:53 Uhr
There are no translations available.

Quesito:

Gentile Avv. Gnudi,

sono assunta in un negozio di abbigliamento ed oggetti “vintage” da ormai qualche anno e recentemente il titolare mi ha chiesto di lavorare anche nei festivi (la domenica): posso rifiutarmi o rischio il licenziamento?

Gradirei non venissero pubblicate nemmeno le iniziali del mio nome, distinti saluti.

--.--.

Risposta:

Gentilissima lettrice,

per darLe una risposta pertinente dovrei visionare il Suo contratto di assunzione, anche per sapere in che settore è inquadrata e se originariamente veniva prevista la possibilità di lavoro anche nella giornata di domenica.

Se Lei opera nel terziario ed aveva acconsentito a dare la disponibilità (anche se di fatto non Le era mai stato richiesto prima d’ora), non potrà legittimamente rifiutarsi, infatti l’art. 9 comma 3 lettera d) del Decr. Lgs. n. 66/03 è chiaro al riguardo e così sancisce:                                       “1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. [...] 3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche: a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché  attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche; c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più  di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi; d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità; [...]”.

Ex art. 141 CCNL, le uniche persone che possono legittimamente rifiutarsi di prestare il lavoro di domenica, senza quindi incorrere in sanzioni, sono: 1. genitori affidatari di minori entro il sesto anno d’età; 2. lavoratori portatori di handicap; 3. lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi.

Conseguentemente, se Lei si trova in una delle sopraccitate categorie può rifiutarsi.

Pare opportuno, infine, specificare la distinzione tra “lavoro domenicale” e “lavoro festivo” (ad esempio 26 Dicembre, 25 Aprile ecc.): per quanto riguarda quest’ultimo, una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cassaz., n. 16592/2015) ha sancito che i lavoratori, tranne quelli operanti in ambito sanitario pubblico o privato, possono rifiutarsi di prestare servizio.

Resto a disposizione per un’eventuale consulenza personalizzata e porgo cordialissimi saluti.

Avv. Veronica Gnudi

 

 

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