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Obbligo di testimoniare
L'Avvocato risponde
Dienstag, den 03. März 2015 um 16:06 Uhr
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Quesito:

Gentile avv. Gnudi,

ho ricevuto una citazione a comparire ad un’udienza civile in qualità di testimone: la presenza è obbligatoria o posso in qualche modo evitare di andare? E con quali modalità? Conosco entrambe le parti e mi dispiace essere coinvolto nelle loro questioni..

La ringrazio in anticipo per la risposta.

(Lettera non firmata)

 

Risposta:

Gentilissimo lettore,

la testimonianza non è facoltativa, ma costituisce un dovere, pertanto sussiste l’obbligo non solo di presentarsi, ma anche di rispondere secondo verità a tutte le domande che vengono formulate. Per completezza, specifico che l’art. 366 c.p. prevede la punibilità di quanti ottengano, con mezzi fraudolenti, l’esenzione dall’obbligo di comparire.

Da ciò consegue che, in caso di impedimento, sia necessario comunicare (anche a mezzo fax) la ragione possibilmente supportata dalla prova che ne costituisce il fondamento (ad esempio, se sussistono problemi di salute, è consigliabile inviare non solo la comunicazione delle proprie condizioni fisiche precarie, ma anche il certificato medico che attesti quanto dichiarato).

Nel caso in cui il testimone non compaia senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo con la condanna al pagamento di una somma economica da E. 100,00 ad E. 1.000,00 (la sanzione ha invece importi leggermente differenti se si tratta di un processo penale).

Infine, una doverosa precisazione in merito al sopraindicato obbligo, da parte del testimone, di dire la verità: l’art. 372 c.p. (Falsa testimonianza) così dispone: “Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità Giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a 6 anni”.

Cordialissimi saluti.

Avv. Veronica Gnudi

 

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