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Riproduzione e commercio di opere d’arte di artisti ancora viventi o deceduti
L'Avvocato risponde
Mittwoch, den 23. Juli 2014 um 22:37 Uhr
There are no translations available.

Quesito:
Egregio Avvocato,
posseggo dipinti di pittori moderni vivi o defunti del  ‘900, stampe del ‘700, dipinti antichi.
Vorrei riprodurli e commerciarli. Posso farlo liberamente? Vincoli? Regole legislative?
La ringrazio e saluto cordialmente.
A. C.


Risposta:
Gentilissimo lettore,
il quesito da Lei posto è già stato sommariamente trattato in un precedente numero: qui di seguito sintetizzo i punti salienti della questione.
Per quanto riguarda la riproduzione delle opere d’arte, ex art. 179 del Codice dei Beni Culturali (Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42, Gazzetta Ufficiale del 24/02/2004) per evitare il configurarsi del cd. “reato di contraffazione, alterazione o riproduzione di un’opera di pittura, scultura o grafica” le imitazioni/copie devono essere espressamente dichiarate non autentiche all’atto della esposizione o della vendita, a mezzo di annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto oppure, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante una dichiarazione (scritta).
La nostra legislazione prevede inoltre che tutti i diritti di utilizzo/sfruttamento economico di un’opera siano in capo all’autore stesso (ed ai suoi eredi/aventi diritto) per tutta la sua vita e sino a 70 anni dopo la sua morte. Da ciò consegue l’impossibilità di eseguire copie/imitazioni di opere di artisti ancora viventi o deceduti da meno di 70 anni, salvo apposita autorizzazione dell’autore stesso o dei suoi legittimi eredi/aventi diritto, oltre al versamento di un adeguato compenso per il diritto di riproduzione.
Nel caso in cui però con il termine “riprodurli” indicato nella Sua missiva, Lei intenda la mera raffigurazione dell’opera per proporne la vendita, allora La rassicuro sul fatto che non sussiste alcun limite o vincolo in quanto la legge prevede che l’autore, per il cosiddetto “principio di esaurimento”,  dopo la prima vendita non abbia più poteri sul bene, salvo un  diritto di seguito (limitato al caso di arti pittoriche e scultoree), ossia di ottenere un’integrazione della somma precedentemente incassata in caso di successiva eventuale rivalutazione dell’opera.
Infine, una doverosa specificazione: nel caso Lei disponesse di opere d’interesse culturale particolarmente importante, sappia che il Codice dei Beni Culturali stabilisce quali siano i beni che non possono essere definitivamente trasferiti all’estero. Consideri che è libera l’uscita definitiva dal nostro territorio delle opere d’arte di autori ancora viventi o la cui esecuzione non superi i 50 anni; negli altri casi, occorre una verifica al fine di accertare che non vi sia un interesse culturale di elevato interesse e tale da non renderne possibile l’esportazione.
Non esiti a contattarmi per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordialissimi saluti.
Avv. Veronica Gnudi

 

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