Home L'Avvocato risponde Diffamazione a mezzo “Facebook”
Nov 21
Donnerstag

Willkommen auf der neuen Website
INFORMATORE.COM
Die Website des europäischen Kunst-und Antiquitätenmarktes
Der Kalender von über 1300 Auktionshäuser, mehr als 300 Veranstalter, 1100 internationale Märkte,
alle spezialisierten Märkte und vieles mehr

Replicant2
prev next
ItalienischEnglischFranzösischDeutschSpanisch
Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Diffamazione a mezzo “Facebook”
L'Avvocato risponde
Dienstag, den 04. März 2014 um 10:03 Uhr
There are no translations available.

Quesito:
Buongiorno avvocato,
colgo l’occasione della Sua rubrica per chiedere una cosa: premetto che non sono su “Facebook”, ma un mio amico mi ha mostrato che un nostro conoscente parla male di me su quel social network: come posso fare per fermarlo?
La ringrazio in anticipo per la risposta, cordiali saluti.
M. S.

Risposta:
Gentilissimo lettore,
posto che da quanto Lei espone parrebbe configurarsi l’ipotesi del reato di diffamazione ex art. 595 c.p. (per la spiegazione del quale rimando al precedente quesito), il fatto però che l’offesa avvenga a mezzo del canale di Facebook può complicare le indagini o addirittura impedire l’accertamento del soggetto che commette il reato stesso, con conseguente immediata archiviazione del procedimento oppure successiva assoluzione dell’imputato.
Per comprendere quanto sopra indicato, occorre specificare che Facebook è un social network americano ed in America l’ingiuria e la diffamazione, a differenza del nostro ordinamento, non costituiscono illeciti. Da ciò discende il mancato obbligo, da parte dei gestori americani, di comunicare alle nostre autorità i dati personali ed identificativi dell’iscritto/a che offende e diffama terze persone.
Provo a spiegarmi meglio: posto che nel nostro ordinamento si presume l’innocenza, occorrono prove certe relative all’identificazione dell’indagato/imputato.
Se quindi sul canale di Facebook tale “Mario Bianchi” (senza foto oppure con fotografia di animale/paesaggio ecc. e quindi non identificabile) offende pubblicamente Tizio e quest’ultimo sporge formale denuncia querela, la Polizia Postale (che è l’organo competente per questo tipo di reati) dovrà richiedere a Facebook i dati identificativi del soggetto denominato “Mario Bianchi”, indicando come motivazione l’ipotesi di commissione di diffamazione: ma non essendo però quest’ultimo configurato come reato nel sistema americano, chi gestisce i dati può negare la richiesta oppure ignorarla senza nemmeno rispondere (come avviene spesso nella realtà dei fatti).
Fatte queste opportune premesse, nel Suo caso Le consiglio quindi di stampare sia tutto ciò che risulta offensivo sia quanto può aiutare all’identificazione del responsabile e di rivolgersi preventivamente ad un legale per le opportune valutazioni, oppure direttamente alla Polizia Postale della località in cui vive.
Spero di essere stata sufficientemente chiara nell’esposizione: sono comunque a disposizione per chiarimenti e, se lo gradisce, sono disponibile ad un incontro al fine di una consulenza personalizzata.
Cordialissimi saluti.   
Avv. Veronica Gnudi

 

L'Informatore on Tour

L'informatore News sarà presente a Mercanteinfiera
dal 12 al 20 ottobre 2024

 

 

 

Wo sind wir

NEWMAN

Via Monte Albano, 38
40135 Bologna ITALY
tel. +39 051 6145127
fax +39 051 0934695

P.I. 03492311208

Home L'Avvocato risponde Diffamazione a mezzo “Facebook”

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Per saperne di più sui cookie che utilizziamo e come eliminarli, vedere la nostra politica sulla privacy.

I accept cookies from this site.