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Vendite “on line” e vendite “a distanza”
L'Avvocato risponde
Samstag, den 02. März 2013 um 18:14 Uhr
There are no translations available.

Quesito:
Egregio avvocato Veronica Gnudi,
Le pongo due quesiti  relativi alle vendite di antiquariato.
Recentemente un cliente mi aveva contattato dopo aver visionato il mio sito internet. Su richiesta del cliente tenevo impegnato l'articolo per circa un mese in attesa della sua prevista visita in galleria. Essendo impedito da suoi impegni il cliente mi inviava una caparra in acconto sulla vendita, dichiarando di essere disponibile a recarsi in galleria, per il ritiro e il saldo dell'opera, solo dopo altri due mesi.
Improvvisamente dopo dieci giorni il cliente adduceva motivazioni di sue difficoltà finanziarie e mi chiedeva la restituzione della caparra, dichiarando che la vendita era da intendersi on-line e di avere quindi diritto ad un mese di tempo per rinunciare all'acquisto.
Preciso che sul mio sito non è mai indicato il prezzo di vendita, con l'indicazione di contattare per ogni informazione sullo stesso, ma esclusivamente una dettagliata descrizione degli articoli e dei servizi che possiamo fornire.
La ringrazio per la cortese attenzione.
Un Antiquario.


Risposta:
Gentilissimo lettore,
dalla succinta dinamica da Lei esposta parrebbe trattarsi di vendita “a distanza” o “al di fuori dei locali commerciali”: infatti l’acquirente non ha eseguito nessuna transazione “on line”, ma Vi ha contattati per significare l’intenzione dell’acquisto. Non mi specifica però se il cliente in questione fosse un “consumatore”, ossia un privato che agiva al di fuori da scopi imprenditoriali, commerciali o professionali, oppure un “operatore del settore”. Solo nel primo caso vale il diritto di recesso, che è irrinunciabile ed esercitabile entro 10 giorni dall’acquisto: i  venditori sono inoltre obbligati ad attenersi in modo stringente alla relativa normativa di cui all’art. 64 D. Lgs. Del 06/09/2005 ed a citarla in ogni operazione di vendita. Sono previste la nullità di ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni descritte, nonché sanzioni amministrative.
Per entrare nello specifico: se Lei nel Suo sito o comunque nel contratto di vendita non fa espressamente menzione del diritto di recesso e delle modalità da osservare, proroga il termine sino a 3 mesi anziché i previsti 10 giorni e, conseguentemente, l’acquirente può validamente esercitare il suddetto diritto e pretendere la restituzione di quanto anticipato.
Cordialissimi saluti.
Avv. Veronica Gnudi

 

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