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Oggetti preziosi nei mercatini |
L'Avvocato risponde |
Montag, den 15. Oktober 2012 um 00:13 Uhr |
There are no translations available. Quesito: Gent.mo Avvocato, espongo in diverse città della Liguria da poco tempo e secondo la piazza cambiano le regole sull’esposizione di oggetti usati in argento, alcuni vigili annonari sanzionano perché per legge non si possono vendere oggetti preziosi sulla pubblica piazza, altri no. Non posseggo autorizzazione di pubblica sicurezza per i preziosi come moltissimi espositori che meno paurosi di me tranquillamente espongono asserendo che essendo l’oggetto usato non necessita di licenza. Gradirei avere informazioni precise. Cordiali saluti. (P.C.)
Risposta: Gentilissima lettrice, Le confermo che i Suoi dubbi sono fondati. Innanzitutto partiamo da una precisazione: gli oggetti in argento costituiscono beni “preziosi”, a prescindere che siano usati o meno. Solitamente gli articoli per essere qualificati in argento devono contenere un’elevata quantità del materiale, pari a 925 su 1000 (se prodotti in Italia, devono essere provvisti di punzonatura). Ciò premesso, mentre per esercitare il commercio di oggetti usati “privi di valore” o di “valore esiguo” è sufficiente essere in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 114/98, a mezzo della presentazione di apposita domanda al Comune di competenza, nel caso invece di commercio e detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti d’arte e cose antiche, di beni preziosi (in metalli preziosi e/o recanti pietre preziose), anche usati, sono invece richieste l’autorizzazione della Questura e la tenuta di speciali registri al fine di documentare la provenienza degli oggetti (ciò anche al fine di evitare il più possibile i problemi di ricettazione ed antiriciclaggio). L’art. 127 del T.U.L.P.S. 18/6/1931, n.773 e l’art. 247 del relativo regolamento di esecuzione così infatti rispettivamente sanciscono: Art. 127 “I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore. Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata. Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse. L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.“ Art. 247 (Regolamento di attuazione) “Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della Legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito. Fatte salve le disposizioni di Legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della Legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.“ Da ciò emerge chiaramente l’obbligo, in capo all’esercente, di tenere il registro delle operazioni di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S. 18.6.1931, n.773 e dell'art. 247 del relativo regolamento di esecuzione e di esibirlo su richiesta delle Autorità: in difetto, il soggetto è passibile di sanzioni. Spero di esserLe stata d’aiuto e di averLe risposto in maniera esaustiva, sono comunque a disposizione per ulteriori. Cordialissimi saluti. Avv. Veronica Gnudi |
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